| Come utilizzare il Decreto Bersani nella richiesta di Preventivo Assicurazione Auto |
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Legge n.40 del 2 Aprile 2007 ( c.d Legge Bersani).
Riportiamo il testo integrale così come pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'art.5 (cioè la parte che riguarda i servizi assicurativi,della Legge 40 del 2.04.2007). Leggetelo con attenzione perchè vi possono essere dei grandi motivi di interesse (e di risparmio) per la vostra situazione e ricordate di tenere presente quanto scritto anche nella vostra richiesta di preventivo assicurazione auto perchè vi possono essere delle situazioni che vanno a vostro vantaggio e vi possono aiutare a risparmiare.
Art. 5 della Legge n.40 del 02.04.2007 - Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi 1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facolta' di adeguare i contratti gia' stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008. 1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di cinque anni". 2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facolta' di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.". 5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e non comportano la nullita' del contratto, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni, ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni. |